A ridosso del termine ultimo di conversione, con una votazione di fiducia, il 16 luglio 2020 è stato approvato il testo modificato dalla Camera del Decreto Rilancio.
Il testo in versione definitiva contiene le attese misure incentivanti il risparmio ed efficientamento energetico degli edifici (ECOBONUS), il miglioramento antisismico (SISMABONUS) nelle ristrutturazioni edilizie. Gli interventi oggetto di bonus, con i relativi massimali, sono descritti nel nostro diagramma riepilogativo.
Ci sono anche altri interventi edilizi che avranno beneficio da questa norma la quale prevede che per tali opere sia consentito l’accesso alla cessione del credito, anche verso banche e intermediari finanziari. In sostanza si potrà ottenere uno sconto in fattura, anche se in misura ridotta, anche per tali interventi, secondo le percentuali previste dalle rispettive norme di riferimento.
Il testo integrale è pubblicato in G.U. n. 180 del 18 luglio 2020, S.O. n. 25. In particolare vogliamo richiamare alla vostra attenzione il comma 2 dell’art. 121 D.L. 34/2020:
2. In deroga all’articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all’articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per le spese relative agli interventi di:
a) recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119;
c) adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell’articolo 119;
d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 119 del presente decreto;
f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell’articolo 119;
In sintesi è possibile ricorrere alla cessione del credito, in questa formula “potenziata” che consente di rivolgersi anche ad intermediari finanziari e banche, anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia in detrazione al 50%, alcuni Ecobonus al 65%, il vecchio SismaBonus e il Bonus facciate. Questa ci sembra essere una grande opportunità: scontare da subito molti interventi edilizi. Se pochi interventi consentiranno l’accesso al SUPERBONUS al 110%, resta comunque aperto un ampio ventaglio di interventi edilizi che consentano agevolazioni fiscali immediate di tutto rispetto.
Rivolgendoti ad ECOLAB110 otterrai una consulenza completa anche riguardo questi incentivi, all’apparenza secondari, ma che possono contribuire ad individuare la soluzione ottimale per la ristrutturazione della tua casa.
Cosa manca ora per rendere pienamente efficace il provvedimento approvato?
- l’Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, deve emanare un provvedimento che definisca le modalità attuative dello sconto in fattura, della cessione del credito;
- il decreto sui tetti di spesa e i massimali di costo degli interventi, su cui i professionisti dovranno basarsi per il rilascio delle asseverazioni;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) con le modalità di trasmissione delle asseverazioni all’Enea, da approvare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Vi terremo informati degli aggiornamenti normativi che seguiranno.
Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci.